DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024) – Principali novità

ARTICOLO

1 PREMESSA

Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il DL 145/2023 è entrato in vigore il 19.10.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 145/2023.

 

Il DL 145/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

L’art. 4 del DL 145/2023 proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.

2.1 AMBITO TEMPORALE

La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.

2.2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

2.3 SOGGETTI ESCLUSI

Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, non-ché gli enti commerciali e non commerciali).

 

Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo massimo sarebbe di 206,00 euro per i soggetti ISA e di 257,00 euro per i soggetti estranei agli ISA).

 

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

2.4 AMBITO OGGETTIVO

Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
  • l’IVIE;
  • l’IVAFE;
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.

 

L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 4 del DL 145/2023.

2.5 ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI INAIL

Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono invece esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

2.6 FACOLTÀ DI RATEIZZARE I VERSAMENTI

Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

3 RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO – ULTERIORE PROROGA

Con l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021, è stata prevista una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, che ha come effetto l’esclusione delle sanzioni amministrative e penali.

La procedura riguarda le indebite compensazioni del credito d’imposta per ricerca e sviluppo effettuate sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

Vi rientrano i crediti per le attività svolte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 – 2019 per i soggetti “solari”).

 

Con l’art. 5 del DL 145/2023 i termini per effettuare la regolarizzazione in esame sono stati ulteriormente differiti.

3.1 TERMINE PER LA DOMANDA

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.

Per effetto del DL 145/2023, il termine per presentare l’istanza è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024.

3.2 TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali.

Per effetto del DL 145/2023, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato dal 16.12.2023 al 16.12.2024.

Le restanti due rate scadono conseguentemente il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

Esclusione della compensazione

Il pagamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

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